P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11.3.53, n. 87: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 76 e 77 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui prevede l'obbligatorieta' della mediazione, il suo essere condizione di procedibilita' della domanda giudiziale e la rilevabilita' della relativa omissione; 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione all'art. 24 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui prevede l'onerosita' della mediazione; 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte in cui non prevede criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione ne' la loro inderogabilita' senza il consenso dell'altra parte; 4) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso; 5) ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Firenze, 5 maggio 2012 Il Giudice: Paparo