P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11.3.53, n. 87: 
        1) dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  -  in
relazione agli artt. 76 e 77  Cost  - la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte  in  cui  prevede
l'obbligatorieta' della  mediazione,  il  suo  essere  condizione  di
procedibilita' della domanda  giudiziale  e  la  rilevabilita'  della
relativa omissione; 
        2) dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  -  in
relazione  all'art.  24   Cost   - la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 Dlgs 28/2010 nella parte  in  cui  prevede
l'onerosita' della mediazione; 
        3) dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  -  in
relazione agli artt. 3 e 24  Cost  -  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5  Dlgs  28/2010  nella  parte  in  cui  non
prevede  criteri  di  competenza  territoriale  degli  organismi   di
mediazione ne' la loro inderogabilita' senza il  consenso  dell'altra
parte; 
        4) dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale e sospende il procedimento in corso; 
        5) ordina che a cura della Cancelleria la presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei  deputati  e
al Presidente del Senato della Repubblica. 
          Firenze, 5 maggio 2012 
 
                         Il Giudice: Paparo