IL TRIBUNALE Il Tribunale di Salerno - Prima sezione Civile - in persona del Giudice dott. Roberto Ricciardi, nel procedimento iscritto al n. 287/2012 R.G. tra la sig.ra Stefania Mastrandrea, rappresentata e difesa dall'Avv. Costantino Montesanto, presso il quale ha eletto domicilio a Cetara in via Grotta n.10, e i sig.ri Maria Antonietta Taranto, ed Orlando De Girolamo rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Calabro', presso il quale hanno eletto domicilio a Salerno al C.so Garibaldi n. 109, ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti e sciolta la riserva; Premesso che con atto notificato il 28 dicembre 2011 la sig.ra Stefania Mastrandrea ha intimato alla sig.ra Maria Antonietta Taranto lo sfratto per morosita' da un immobile, destinato ad uso abitativo, sito a Salerno in via Ten. Ugo Stanzione n. 1, 1° piano, int. 1, composto di cinque vani ed accessori, con giardino e posto-auto in garage, deducendo l'interruzione del pagamento da parte della convenuta del canone di locazione, convenuto in € 950,00, dal 1° agosto 2011; che col medesimo atto la Mastrandrea ha convenuto in giudizio la conduttrice, al fine della convalida della intimazione, ed il suo consorte sig. Orlando Di Girolamo, quale garante dell'obbligazione di pagamento del canone; che la intimata si e' opposta alla convalida della intimazione, deducendo che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti, con vigenza dal 1° febbraio 2011, non era stato registrato nei termini di legge; che aveva provveduto lei alla registrazione in data 5 ottobre 2011; che, pertanto, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011, il canone da lei dovuto ammontava ad euro 223,80 mensili a far data dal bimestre ottobre/novembre 2011, laddove nei mesi precedenti nessun canone era dovuto, giacche' il contratto non registrato doveva considerarsi nullo; che l'intimante, invocando la disapplicazione della normativa indicata dalla conduttrice per manifesta illegittimita', ha chiesto l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., Osserva La questione dell'eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8 e 9, DLT 14 marzo 2011, n. 23, e' rilevante ai fini di causa, in quanto - non sussistendo gli estremi urta interpretazione costituzionalmente orientata - dalla sua risoluzione dipendono sia la concessione o meno dell'ordinanza provvisoria di rilascio sollecitata dalla locatrice, sia la decisione di merito. Tale questione, peraltro, non appare manifestamente infondata, sia per violazione dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega in rapporto alla legge-delega 5 maggio 2009 n. 42), sia per manifesta e plurima irragionevolezza e comunque per inadeguatezza della sanzione (eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprieta' e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata), nonche' per contraddittorieta' con la stessa finalita' fiscale sottesa alla norma: il tutto in relazione agli artt. 3, 42 e 55 Cost. Sotto il primo profilo di illegittimita' (violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega) e' di innegabile evidenza, che il decreto legislativo in esame - sotto la rubrica «Norme in materia di federalismo fiscale e di attuazione dell'art. 119 Cost.» - richiama la legge-delega del 5 maggio 2009, n. 42 (anch'essa rubricata come «Norme in materia di federalismo fiscale e di attuazione dell'art. 119 Cost.») e specificamente gli artt. 2 secondo comma, 11, 12, 13, 21 e 26. Ebbene, l'art. 2, secondo comma, della legge n. 42/2009, nell'ambito dell'oggetto e delle finalita' della delega, non contiene alcun principio che possa giustificare l'adozione, col mezzo del decreto governativo, delle sanzioni contenute nei commi 8 e 9 dell'art. 3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23; lo stesso dicasi per l'art. 11 (che riguarda "principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane"); per l'art. 12 (che riguarda "principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrate degli enti locali"); e per l'art. 13 (che riguarda "principi e criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali"); l'art. 21, nel dettare "norme transitorie per gli enti locali", e' egualmente estraneo alla materia dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23; un generico riferimento al «contrasto dell'evasione fiscale», si coglie nella rubrica dell'art. 26, ma la norma, nel suo contenuto, riguarda forme collaborative degli enti pubblici, banche dati ed accertamenti incrociati. Peraltro, sostituendo al canone pattuito dalle parti l'irrisorio importo risultante dalla triplicazione della rendita catastale dell'immobile locato, non si contrasterebbe l'evasione fiscale ma si ridurrebbe l'entrata tributaria. Infatti, riducendo il reddito del locatore per tutti e quattro (potenzialmente otto) anni di durata della locazione, si produrrebbe un consistente danno, anziche' un beneficio, per l'erario, riducendo l'entrata dell'IRPEF. L'unico ad esserne beneficato sarebbe il conduttore, non si comprende in virtu' di quale logica premiale nei suoi confronti, tenuto anche conto del fatto che l'onere di registrazione incombe su entrambi i contraenti e che, nella fattispecie, anche convenzionalmente, entrambi erano tenuti a curare la registrazione del contratto: il che non giustifica - anche in re-lazione all'art.3 Cost. - la sanzione inflitta al solo locatore ed il premio concesso al conduttore. Neppure il secondo profilo di illegittimita' (in relazione agli art. 42 e 55 Cost.) appare manifestamente infondato. Invero, le sanzioni fiscali inflitte al cittadino che violi i doveri a lui imposti dall'art. 55 Cost., cosi' come non possono comprimere oltre il limite della ragionevolezza il diritto di difesa, non possono del pari menomare oltre tale limite il diritto di proprieta' (art. 42 Cost.). che consiste anche nel potere di percepire i frutti civili della cosa propria legittimamente convenuti. Il sistema sanzionatorio messo in atto dai commi 8 e 9 dell'art. 3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23 appare in contrasto con l'enunciato principio, sia per la gia' evidenziata manifesta e plurima irragionevolezza della sanziona, sia per sproporzione della sanzione stessa (eccessiva e ingiu-stificata compressione del diritto di proprieta' e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente esplicata), sia per la mancanza dell'obiettivo di interesse pubblico che la giustificherebbe, specialmente dopo l'avvenuta registrazione tardiva del contratto, e quindi dopo la gia' avvenuta espiazione mediante il pagamento della sovraimposta dovuta per il ritardo. In sintesi, a fronte dell'inadempimento di un obbligo di natura fiscale cui sono tenuti entrambi i contraenti (mancata registrazione di un contratto di locazione, al fine di tenere nascosti al fisco i relativi guadagni da parte del locatore, generalmente proprietario, ma anche, talvolta, al fine di non palesare le effettiva disponibilita' economiche del conduttore), la norma "reagisce" premiando una sola delle parti contraenti, riducendo il canone a valori nettamente inferiori a quelli di mercato. Cosi' facendo, la norma tiene in vita per la durata legale del contratto di locazione (a sua volta prolungata in quanto decorrente non dal momento dell'effettivo inizio del rapporto ma da quello della tardiva registrazione) un contratto che il locatore, a quelle condizioni, non avrebbe mai sottoscritto, costringendolo a tollerare un canone irrisorio anche per la potenziale durata di otto anni (quattro + quattro). In tal modo la norma si pone in contrasto anche col principio ordinamentale generale espresso dall'art. 1419 c.c., per il quale la nullita' parziale fa salvo l'intero contratto, solo ove risulti che le parti lo avrebbero comunque concluso, anche senza quella parte che e' colpita da nullita'; nella specie, giammai il locatore avrebbe concluso il contratto per canoni locativi cosi' bassi. Infine, la norma appare manifestamente irragionevole anche per le stesse ragioni del fisco, in quanto, riducendo i canoni locativi, riduce anche il reddito del proprietario, e quindi la base imponibile sulla quale calcolare l'Irpef, con conseguenti minori entrate fiscali proiettate in un arco temporale tutt'altro che breve.