P.Q.M. Chiede che l'ecc.ma Corte adita dichiari che non spetta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palermo omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali del Presidente della Repubblica ne' spetta valutarne la (ir)rilevanza offrendole all'udienza stralcio di cui all'art. 268 c.p.p.. Al Signor Presidente della Corte costituzionale L'estrema delicatezza e la rilevanza delle questioni sottoposte all'esame di codesta ecc.ma Corte, che di per se' costituiscono ragione di urgenza, inducono i sottoscritti difensori, nella qualita', a proporre rispettosa istanza di trattazione quanto piu' possibile sollecita del presente ricorso. Si depositano: 1. Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2012; 2. Intervista al P.M. Dott. Di Matteo pubblicata su «La Repubblica» in data 22 giugno 2012; 3. Nota dell'Avvocato Generale dello Stato al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 27 giugno 2012; 4. Nota del Procuratore Dott. Messineo in data 6 luglio 2012 diretta all'Avvocato Generale dello Stato; 5. Nota in data 5 luglio 2012 del P.M Dott. Di Matteo allegata alla nota del Procuratore Dott. Messineo del 6 luglio 2012; 6. Nota del Procuratore Dott. Messineo diffusa sulla stampa in data 9 luglio 2012; 7. Lettera del Procuratore Dott. Messineo pubblicata su «La Repubblica» in data 11 luglio 2012. Roma, addi' 30 luglio 2012 L'Avvocato Generale dello Stato Caramazza Il vice Avvocato generale dello Stato Palatiello L'Avvocato dello Stato Palmieri Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 218/2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s., n. 58 del 26 settembre 2012.