P.Q.M. 
 
    Chiede che l'ecc.ma Corte adita  dichiari  che  non  spetta  alla
Procura della Repubblica presso il  Tribunale  Ordinario  di  Palermo
omettere l'immediata distruzione  delle  intercettazioni  telefoniche
casuali del Presidente  della  Repubblica  ne'  spetta  valutarne  la
(ir)rilevanza offrendole all'udienza stralcio  di  cui  all'art.  268
c.p.p.. 
 
           Al Signor Presidente della Corte costituzionale 
 
    L'estrema delicatezza e la rilevanza delle  questioni  sottoposte
all'esame di codesta ecc.ma  Corte,  che  di  per  se'  costituiscono
ragione  di  urgenza,  inducono  i  sottoscritti   difensori,   nella
qualita', a proporre rispettosa istanza di  trattazione  quanto  piu'
possibile sollecita del presente ricorso. 
    Si depositano: 
        1. Decreto del Presidente della Repubblica in data 16  luglio
2012; 
        2. Intervista al P.M.  Dott.  Di  Matteo  pubblicata  su  «La
Repubblica» in data 22 giugno 2012; 
        3. Nota dell'Avvocato Generale  dello  Stato  al  Procuratore
della Repubblica di Palermo in data 27 giugno 2012; 
        4. Nota del Procuratore Dott. Messineo in data 6 luglio  2012
diretta all'Avvocato Generale dello Stato; 
        5. Nota in data  5  luglio  2012  del  P.M  Dott.  Di  Matteo
allegata alla nota del Procuratore Dott. Messineo del 6 luglio 2012; 
        6. Nota del Procuratore Dott. Messineo diffusa  sulla  stampa
in data 9 luglio 2012; 
        7. Lettera del Procuratore Dott. Messineo pubblicata  su  «La
Repubblica» in data 11 luglio 2012. 
          Roma, addi' 30 luglio 2012 
 
                   L'Avvocato Generale dello Stato 
                              Caramazza 
 
 
                Il vice Avvocato generale dello Stato 
                             Palatiello 
 
 
                       L'Avvocato dello Stato 
                              Palmieri 
 
Avvertenza: 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 218/2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª s.s.,
n. 58 del 26 settembre 2012.