Conclusioni 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  della  legge
della Regione Valle  d'Aosta  n.  27  del  31  luglio  2012,  recante
«Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai
comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in  materia  di
tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in  materia  di  tutela
del paesaggio» per contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria,  direttamente
attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute  nel  codice  dei
beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42  del  2004,
artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n.  139  del
2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione,
nonche' con le norme dello  statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta,
approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  4  (art.
2). 
    Si depositeranno con il ricorso: 
    legge Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012; 
    copia stralcio della delibera 16 ottobre 2012 del  Consiglio  dei
Ministri; 
    relazione allegata alla delibera. 
          Roma, 26 ottobre 2012 
 
                 L'avvocato dello Stato: Scaramucci