Conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' della legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio» per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonche' con le norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2). Si depositeranno con il ricorso: legge Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012; copia stralcio della delibera 16 ottobre 2012 del Consiglio dei Ministri; relazione allegata alla delibera. Roma, 26 ottobre 2012 L'avvocato dello Stato: Scaramucci