P.Q.M. 
 
    Parzialmente e non definitivamente pronunciando sugli appelli  in
epigrafe e previa loro riunione: 
        a) accoglie l'appello del Ministero dell'universita' e  della
ricerca e dell'Universita' di Bologna; 
        b) quanto all'appello proposto da Giovanna Accolti,  Niccolo'
Irene Sgambaro,  Margherita  Tiezzi,  Valentina  Valpiani  e  Claudia
Zanetti in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge,  in
parte sospende il giudizio limitatamente al motivo da pag. 33 a  pag.
36; 
        c) visti gli artt. 134  della  Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999
n. 264, in relazione agli artt. 3, 34, 97  e  117,  comma  1,  Cost.,
nella  parte  in  cui,  per  l'ammissione  ai  corsi  di   laurea   a
programmazione nazionale che si svolgono  sulla  base  di  una  prova
predisposta dal Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  uguale
per tutte le Universita' e da tenersi nello stesso  giorno  in  tutta
Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica  nazionale
in luogo di graduatorie plurime, per singoli Atenei; 
        d) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        e) ordina che  a  cura  della  segreteria  della  sezione  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle
Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
        f)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  5
giugno 2012. 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                             L'estensore: De Nictolis