P.Q.M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 43,  comma  6,  6-bis  e  6-ter
Legge Regione Abruzzo n. 10 del 2004 e s.m.i. dispone la  sospensione
del giudizio sul residuo capo di ricorso e la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della Segreteria la presente  ordinanza  venga
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale Abruzzo nonche'  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
regionale. 
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del  giorno  4
aprile 2012. 
 
                      Il Presidente: Mastrocola 
 
 
                                              L'estensore: Tramaglini