P.Q.M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 6, 6-bis e 6-ter Legge Regione Abruzzo n. 10 del 2004 e s.m.i. dispone la sospensione del giudizio sul residuo capo di ricorso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Abruzzo nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012. Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Tramaglini