P.Q.M. 
 
    Visti ed applicati gli articoli 1 della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, 23 ss, della legge ordinaria 11  marzo  1953  n.
87; 183 ss., 190, 281-quater s., 278, 279, 295 c.p.c.; 118 ss.  delle
disposizioni d'attuazione e transitorie del c.p.c;. 
    Solleva d'ufficio la non manifestamente  infondata  questione  di
legittimita' costituzionale delle disposizioni, di  cui  all'art.  9,
comma 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in  oggetto  del  seguente
testo normativo: «3. Le tariffe  vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente
alla liquidazione delle spese giudiziali» per i seguenti motivi: 
        I  -  Che  tale  testo  normativo  risulta  inesistente   nel
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni ed
integrazioni, dalla legge teste' cit., e che,  pertanto,  trattandosi
di norma di legge innovativa dell'ordinamento giuridico,  entrata  in
vigore esattamente allorche' pubblicata sul Supplemento ordinario  n.
53/L alla G.U. - Serie generale - 24 marzo  2012  n.  71,  stabilisce
l'ultrattivita' delle abrogate tariffe  professionali  relative  alle
sole  spese  processuali,  con  decorrenza  retroattiva  dalla   data
d'entrata in vigore del decreto-legge convertito 24 gennaio 2012,  n.
1  (pubblicato  sul  Supplemento  ordinario  n.  18/L  alla  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012  n.  19  ed  entrato  in
vigore in pari data), in violazione degli articoli 3, 24,  101,  104,
107, 111 e 117 Cost.; 
        II.  -  Che,  avendo  i  commi  l  e  5  del   decreto-legge,
esattamente  riprodotti  nella   legge   di   conversione,   entrambi
identificati nel testo che precede del presente dispositivo, abrogato
ex professo  le  norme  di  rinvio  recettizio,  di  cui  al  decreto
ministeriale  di  determinazione  delle  su  ripetute  tariffe,  gia'
contenute negli articoli 60 ss.  e  64  del  regio  decreto-legge  27
novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella G.U.  5  dicembre  1933,  n.
281, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  1934,  n.
36,  recante  "Ordinamento   delle   professioni   di   avvocato   [e
procuratore]" e pubblicata nella G.U. 30 gennaio 1934, n. 24  con  il
d.m. n. 127/2004 d'accompagnamento, l'ultrattivita' suddetta di  tali
tariffe  giudiziali   si   palesa   impossibile,   irragionevole   ed
inesistente ed, percio', incostituzionale per violazione dei medesimi
articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. 
    Sospende per l'effetto, il processo in corso: 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che a cura della Cancelleria l'ordinanza di  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
causa ed al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  venga
comunicata dal cancelliere dirigente anche ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Si comunichi. 
    Cosi' provveduto in Nocera Inferiore  (SA),  in  data  30  aprile
2012. 
 
                 Il giudice monocratico: De Giacomo