P.Q.M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87/53: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 24, comma 25 e 25-bis, decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015) per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 24, commi 25 e 25-bis, decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015), nella parte indicate al capo a), per violazione dell'art. 136 della Costituzione; visti gli articoli 295 codice di procedura civile e 23 legge n. 87/53; c) sospende il presente procedimento; d) ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; e) dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. Cuneo, 21 febbraio 2017 Il Giudice del lavoro: Rispoli