P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87/53: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui  all'art.
24, comma 25 e 25-bis, decreto-legge n.  201/2011,  convertito  nella
legge n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge  n.
65/2015 (convertito  in  legge  n.  109/2015)  per  violazione  degli
articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; 
        b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui  all'art.
24, commi 25 e 25-bis, decreto-legge n.  201/2011,  convertito  nella
legge n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 1 decreto-legge  n.
65/2015 (convertito in legge n. 109/2015), nella  parte  indicate  al
capo a), per violazione dell'art. 136 della Costituzione; 
    visti gli articoli 295 codice di procedura civile e 23  legge  n.
87/53; 
        c) sospende il presente procedimento; 
        d) ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; 
        e) dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  ai  presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra. 
        Cuneo, 21 febbraio 2017 
 
                   Il Giudice del lavoro: Rispoli