P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 104 regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e 20 d.P.R. n. 642/1972, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l'acquisizione, nella cambiale, della qualita' di titolo esecutivo, alla condizione che la stessa sia regolarmente controllata sin dall'origine. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del presente procedimento. Ordina che, a cura della cancelleria, siano eseguite le notificazioni e le comunicazioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 23 legge n. 87/1953. Avellino, addi' 29 aprile 2003 Il giudice: Grasso 03C01072