P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 104 regio decreto 14 dicembre
1933,  n. 1669,  e 20 d.P.R. n. 642/1972, in relazione agli artt. 3 e
24 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l'acquisizione,
nella  cambiale,  della qualita' di titolo esecutivo, alla condizione
che la stessa sia regolarmente controllata sin dall'origine.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale ed ordina la sospensione del presente procedimento.
    Ordina   che,   a  cura  della  cancelleria,  siano  eseguite  le
notificazioni   e   le  comunicazioni  prescritte  dall'ultimo  comma
dell'art. 23 legge n. 87/1953.
        Avellino, addi' 29 aprile 2003
                         Il giudice: Grasso
03C01072