PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  della  legge   11
 febbraio  1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi
 rustici", nella parte in cui  essa  disciplina  anche  i  contratti  di
 affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962,
 n.  8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di
 Bolzano;
     b) dichiara la illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13  della
 stessa legge, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli
 affittuari  anche  dei  contributi  disposti  da  leggi  regionali  del
 Trentino-Alto Adige;
     c) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, 11, 14 e 6 della medesima legge, questioni  proposte  in
 riferimento  all'art.  4,  nn.  1  e  9,  della legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 5, recante "statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
 Adige".
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
                                   GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE  FRAGALI
                                   -   COSTANTINO   MORTATI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.