PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Forli', in riferimento all'art. 29 della Costituzione; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.