PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  inammissibile,  perche'  irrilevante,  la  questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata,
 con l'ordinanza del pretore di Forli', in riferimento all'art. 29 della
 Costituzione;
     dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 570 del codice penale proposte dalle  ordinanze  in  epigrafe
 dei  pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima,
 agli artt.  13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e  29,
 secondo comma, e la seconda, agli artt.  2, 3 e 29 della Costituzione.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.
                                   GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE  FRAGALI
                                   -   COSTANTINO   MORTATI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.