PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
 di legittimita' costituzionale degli artt.  654 e 655 del codice penale
 e dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, contenente "norme  di
 attuazione  della  XII  disposizione transitoria e finale (comma primo)
 della Costituzione", sollevate, in riferimento agli artt. 17,  21,  25,
 comma   secondo,   e   XII  disposizione  transitoria  e  finale  della
 Costituzione, con le ordinanze indicate  in  epigrafe  del  pretore  di
 Recanati e del tribunale di Napoli.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
                                   GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE  VERZI'
                                   -   GIOVANNI   BATTISTA  BENEDETTI  -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ANGELO  DE MARCO - ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   -   NICOLA  REALE  -  PAOLO  ROSSI  -
                                   LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA  -
                                   EDOARDO VOLTERRA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere