PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonche', ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice penale, in quanto non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge; b) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe; c) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643 e 645 del codice di procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo periodo; 231, comma secondo (esclusa la previsione del ricovero di un minore in un riformatorio giudiziario) del codice penale, sollevate - in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 24; 2, 3, 13, secondo comma, 24, 111, 27, terzo comma, e 25 della Costituzione - con la predetta ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974., FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere