PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     a) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  207,  terzo
 comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di
 grazia e giustizia - anziche' al giudice di sorveglianza - il potere di
 revocare  le  misure di sicurezza, nonche', ai sensi dell'art. 27 della
 legge n.   87 del 1953,  l'illegittimita'  costituzionale  del  secondo
 comma  dello  stesso  articolo  207  del  codice  penale, in quanto non
 consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia  decorso  il
 tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge;
     b)  dichiara  inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni
 di legittimita' costituzionale degli artt. 642, 646 e 647 del codice di
 procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  dal  giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa
 con l'ordinanza in epigrafe;
     c) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma;  637;
 638,  primo,  secondo  e  quarto  comma;  639;  643 e 645 del codice di
 procedura penale e degli artt. 214; 215, secondo comma, n. 1, ed ultimo
 comma, da "a meno che" alla fine; 216; 217; 218; 223, secondo comma, da
 "salvo che" alla fine; 226, primo comma, secondo  periodo;  231,  comma
 secondo  (esclusa  la  previsione  del  ricovero  di  un  minore  in un
 riformatorio  giudiziario)  del   codice   penale,   sollevate   -   in
 riferimento,  rispettivamente,  agli  artt.  3  e 24; 2, 3, 13, secondo
 comma, 24, 111, 27, terzo comma, e  25  della  Costituzione  -  con  la
 predetta ordinanza.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1974.,
                                   FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -  GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -
                                   ERCOLE  ROCCHETTI  - ENZO CAPALOZZA -
                                   VINCENZO MICHELE  TRIMARCHI  -  VEZIO
                                   CRISAFULLI  -  NICOLA  REALE  - PAOLO
                                   ROSSI  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
                                   ASTUTI.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere