Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, comma 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - dal Giudice di pace di Scicli, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 Cost. - dal Giudice di pace di Padova, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Quaranta Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 26 giugno 2007. Il cancelliere:Fruscella 07C00886