Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   degli   artt. 171,  comma 3,  e  213,
comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c,
numero   2,   del   decreto-legge  30  giugno 2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo codice della strada), sollevata - in
riferimento  agli  artt. 3  e  42 della Costituzione - dal Giudice di
pace di Scicli, con l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 171,  commi 1  e 2, e 213,
comma 2-sexies del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata - in riferimento
agli  artt. 2,  3  e  27  Cost.  - dal Giudice di pace di Padova, con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C00886