PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     1) dichiara ammissibili:
     a)  la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione  parziale
 della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n.  22 reg.  ref.,  nei
 termini  indicati  in epigrafe, dichiarata  legittima con ordinanza del
 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale  per il  referendum,  costituito
 presso la Corte di cassazione;
     b)  la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione  parziale
 della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n.  24 reg.  ref.,  nei
 termini  indicati  in epigrafe, dichiarata  legittima con ordinanza del
 15 dicembre 1980  dell'Ufficio centrale per il  referendum,  costituito
 presso  la Corte di cassazione;
     2)  dichiara inammissibile la richiesta di referendum  popolare per
 l'abrogazione parziale della legge 22  maggio 1978, n. 194, iscritta al
 n.23 reg. ref., nei termini  indicati in epigrafe, dichiarata legittima
 con ordinanza   del 15  dicembre  1980  dell'Ufficio  centrale  per  il
 referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10  febbraio 1981.
                                   F.to:  LEONETTO   AMADEI   -   GIULIO
                                   GIONFRIDA   -   EDOARDO   VOLTERRA  -
                                   MICHELE  ROSSANO  -     ANTONINO   DE
                                   STEFANO  - LEOPOLDO ELIA -  GUGLIELMO
                                   ROEHRSSEN - ORONZO  REALE  -  ALBERTO
                                   MALAGUGINI  - LIVIO PALADIN - ARNALDO
                                   MACCARONE  -  ANTONIO  LA  PERGOLA  -
                                   VIRGILIO      ANDRIOLI   -   GIUSEPPE
                                   FERRARI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere