PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibili: a) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; b) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; 2) dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n.23 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere