PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 273 cod.  pen.;
     dichiara  altresi',  ai  sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n.  87
 l'illegittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18
 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza).
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
                                   F.to:  GUGLIELMO  ROEHRSSEN  - ORONZO
                                   REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI  -
                                   ALBERTO  MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
                                   ANTONIO   LA   PERGOLA   -   VIRGILIO
                                   ANDRIOLI   -   GIUSEPPE   FERRARI   -
                                   FRANCESCO SAJA  -  GIOVANNI  CONSO  -
                                   ETTORE  GALLO  -  ALDO  CORASANITI  -
                                   GIUSEPPE   BORZELLINO   -   FRANCESCO
                                   GRECO.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere