ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 25
 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte
 sul  reddito),  promosso  con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal
 Pretore di Napoli-Barra nel procedimento civile vertente tra  Galasso
 Rosa  e  Esattoria  Comunale di Napoli, iscritta al n. 4 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento promosso da Galasso
 Rosa, soggetto passivo  di  esecuzione  esattoriale,  il  Pretore  di
 Napoli-Barra  con  ordinanza  del 15 ottobre 1986 (reg. ord. n. 4 del
 1987) sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54
 d.P.R.  29  settembre  1973 n. 602, che affida solo all'Intendente di
 finanza il potere di sospendere la procedura esecutiva;
      che  ad  avviso  del Pretore la disposizione impugnata ledeva il
 principio di eguaglianza ed il diritto alla  tutela  giurisdizionale,
 di cui agli artt. 3, 24, 113 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato   che   le   questioni   debbono   essere   dichiarate
 manifestamente infondate in quanto  sostanzialmente  coincidenti  con
 quelle gia' decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, e con
 numerosi altri provvedimenti, tra cui ultimamente le ordinanze n.  68
 e n. 288 del 1986;
      che con questi la Corte ha escluso la fondatezza delle questioni
 nella considerazione che la garanzia cautelare non costituisce,  alla
 stregua  delle  norme costituzionali, una componente essenziale della
 funzione giurisdizionale;
      che  la  Corte  ha  altresi'  osservato  come  contro  gli  atti
 esecutivi il contribuente  sia  tutelato,  oltreche'  dal  potere  di
 sospensione  attribuito  all'Intendente di finanza e dalla iscrizione
 in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,
 anche  attraverso  l'eventuale decisione favorevole delle Commissioni
 tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.