ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione ai nn. 3 e 4, e al secondo comma dello stesso articolo, promossi con ordinanze emesse il 29 aprile 1980 dal Pretore di Andria e il 28 ottobre 1982 dal Giudice conciliatore di Vercelli, iscritte rispettivamente al n. 449 del registro ordinanze 1980 e al n. 904 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno 1980 e n. 149 dell'anno 1983; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 29 aprile 1980 e il 28 ottobre 1982, il Pretore di Andria ed il Giudice conciliatore di Vercelli hanno sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui detta norma non prevede il possesso dell'autorizzazione ovvero della concessione amministrativa - in particolare di quella concernente il mutamento di destinazione dell'immobile - quale condizione per l'esercizio del recesso fondato sulla necessita' di destinare l'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale; che i giudici rimettenti rilevano l'irrazionale disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi di demolizione, notevole trasformazione dell'alloggio per eseguire nuove costruzioni o sopraelevazioni, nonche' di necessari ed urgenti restauri per gl'immobili d'interesse storico ed artistico, per le quali il medesimo art. 59 richiede, ai numeri 4 e 5, il possesso delle autorizzazioni; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono essere riuniti; che la destinazione dell'immobile ad uso commerciale, artigianale o professionale, nonche' abitativo, costituisce l'oggetto di una determinazione volitiva del locatore, la cui effettiva serieta' e' soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronunzia sul recesso per necessita', mentre la tutela del conduttore si attua anche attraverso la possibilita' di richiedere il ripristino del contratto ed il risarcimento del danno nel caso in cui la disponibilita' dell'immobile sia stata maliziosamente conseguita; che pertanto l'omessa previsione del possesso delle autorizzazioni amministrative risulta giustificata in quanto la titolarita' delle stesse non incide direttamente sulla misura della serieta' dell'intento manifestato dal locatore che il giudice e' tenuto ad accertare; che, a riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ha sottolineato l'irrilevanza dei dati meramente amministrativi - come, ad esempio, le autorizzazioni - i quali oltreche' presupporre, nella generalita' dei casi, la raggiunta disponibilita' dei locali, non possono incidere nell'ambito della disciplina privatistica della locazione, stante la loro attinenza alla normativa pubblicistica; che pertanto la proposta questione e' manifestamente priva di fondamento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.