ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma,
 n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni
 di  immobili  urbani"), in relazione ai nn. 3 e 4, e al secondo comma
 dello stesso articolo, promossi con ordinanze  emesse  il  29  aprile
 1980  dal  Pretore  di  Andria  e  il  28  ottobre  1982  dal Giudice
 conciliatore di Vercelli, iscritte  rispettivamente  al  n.  449  del
 registro  ordinanze  1980  e  al n. 904 del registro ordinanze 1982 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno
 1980 e n. 149 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  con  due  ordinanze,  rispettivamente  emesse il 29
 aprile 1980 e il 28 ottobre 1982, il Pretore di Andria ed il  Giudice
 conciliatore  di  Vercelli  hanno  sollevato, in relazione all'art. 3
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  59,  primo comma, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
 nella  parte  in  cui   detta   norma   non   prevede   il   possesso
 dell'autorizzazione  ovvero  della  concessione  amministrativa  - in
 particolare  di  quella  concernente  il  mutamento  di  destinazione
 dell'immobile  - quale condizione per l'esercizio del recesso fondato
 sulla  necessita'  di  destinare  l'immobile  ad   uso   commerciale,
 artigianale o professionale;
      che  i  giudici  rimettenti rilevano l'irrazionale disparita' di
 trattamento  rispetto   alle   ipotesi   di   demolizione,   notevole
 trasformazione   dell'alloggio   per  eseguire  nuove  costruzioni  o
 sopraelevazioni,  nonche'  di  necessari  ed  urgenti  restauri   per
 gl'immobili  d'interesse  storico  ed  artistico,  per  le  quali  il
 medesimo art. 59 richiede,  ai  numeri  4  e  5,  il  possesso  delle
 autorizzazioni;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in entrambi i giudizi
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  le due ordinanze sollevano la medesima questione
 ed i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che   la   destinazione   dell'immobile   ad   uso  commerciale,
 artigianale o professionale, nonche' abitativo, costituisce l'oggetto
 di  una  determinazione  volitiva  del  locatore,  la  cui  effettiva
 serieta' e' soggetta a valutazione giudiziale ai fini della pronunzia
 sul  recesso per necessita', mentre la tutela del conduttore si attua
 anche attraverso la possibilita'  di  richiedere  il  ripristino  del
 contratto   ed   il  risarcimento  del  danno  nel  caso  in  cui  la
 disponibilita' dell'immobile sia stata maliziosamente conseguita;
      che    pertanto   l'omessa   previsione   del   possesso   delle
 autorizzazioni  amministrative  risulta  giustificata  in  quanto  la
 titolarita'  delle  stesse non incide direttamente sulla misura della
 serieta' dell'intento manifestato dal  locatore  che  il  giudice  e'
 tenuto ad accertare;
      che,  a  riguardo,  la  costante  giurisprudenza  della Corte di
 cassazione,  ha  sottolineato  l'irrilevanza   dei   dati   meramente
 amministrativi  -  come,  ad  esempio,  le  autorizzazioni  - i quali
 oltreche' presupporre,  nella  generalita'  dei  casi,  la  raggiunta
 disponibilita'  dei  locali,  non  possono incidere nell'ambito della
 disciplina privatistica della locazione,  stante  la  loro  attinenza
 alla normativa pubblicistica;
      che  pertanto  la  proposta questione e' manifestamente priva di
 fondamento.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.