ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. da 12 a 25 della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i Comuni esclusi dall'impugnato art. 26; Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la questione sollevata una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie, possibili valutazioni; che, pertanto, come la Corte ha piu' volte affermato (sent. 22 aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non puo' essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;