ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 26, secondo
 comma,  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392  ("Disciplina  delle
 locazioni  di  immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27
 marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644  del  registro
 ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 304 dell'anno 1980;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio di determinazione del
 canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art.  3
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 26, secondo comma, della legge  27  luglio  1978,  n.  392,
 nella  parte  in  cui esclude l'applicabilita' degli artt. da 12 a 25
 della stessa legge agli immobili  siti  nei  Comuni  con  popolazione
 inferiore ai 5.000 abitanti;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
 della  questione  osservando come il giudice a quo si sia limitato ad
 auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti  per  i
 Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;
    Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva,
 di  natura  essenzialmente  discrezionale,  prospettandosi   per   la
 questione  sollevata una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie,
 possibili valutazioni;
      che,  pertanto,  come la Corte ha piu' volte affermato (sent. 22
 aprile 1986, n. 109), il  giudizio  costituzionale  non  puo'  essere
 ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;