ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 27 e 38 della legge 27 luglio 1978, n.  392  ("Disciplina
 delle  locazioni  di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa
 il 16 febbraio 1983 dal Tribunale di Catania, iscritta al  n.  7  del
 registro  ordinanze  1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio, promosso dal conduttore di
 un'area   adibita   a   deposito   di   macchinari   nei    confronti
 dell'acquirente dell'immobile, allo scopo di esercitare il diritto di
 riscatto ex art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il  Tribunale
 di  Catania ha sollevato - in relazione all'art. 3 della Costituzione
 - questione di legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  27  e  38  della  legge  citata, nella parte in cui non
 prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori  di  aree
 nude  seppur  destinate  allo  svolgimento  di  una  delle  attivita'
 indicate nell'art. 27 della legge;
    Considerato che in base al "diritto vivente" deve ritenersi che la
 disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978,  n.  392  ("Disciplina
 delle   locazioni  di  immobili  urbani"),  riguardo  al  diritto  di
 prelazione in caso di vendita di immobili  urbani  destinati  ad  uso
 diverso dall'abitativo, comprende tutti gli immobili, nei quali venga
 esercitata una delle attivita'  contemplate  dal  citato  art.  27  e
 pertanto si estende anche alle aree non edificate;
      che   la   giurisprudenza   ormai  consolidata  della  Corte  di
 cassazione argomenta nel senso del carattere  ordinario  e  non  piu'
 eccezionale  del  regime definitivo posto dalla legge 27 luglio 1978,
 n. 392, per le locazioni abitative e non, il quale viene pertanto  ad
 integrare i generali principi codicistici;
      che  in  particolare, l'interpretazione riduttiva, che escludeva
 dai  benefici  della  legislazione  vincolistica  gli  immobili   non
 riconducibili  al concetto di costruzione, puo' considerarsi superata
 con il venir meno della  contingente  normativa  di  cui  alle  leggi
 speciali;
      che,  a  termini  dell'art.  812  del  codice  civile,  anche la
 porzione di terreno deve qualificarsi come immobile ed  all'attivita'
 in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dal titolo I, capo
 II, della citata legge n. 392 del 1978;
      che,  in  conclusione,  deve  affermarsi  che  il  corrente dato
 interpretativo,  condiviso  dalla  Corte,  esclude   il   presupposto
 affermato  dall'ordinanza  di  rimessione, onde la relativa questione
 risulta priva di fondamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;