PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  4  e  7  (come   modificato   dall'art.
 1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio
 1950, n. 253  ("Disposizioni  per  le  locazioni  e  sublocazioni  di
 immobili  urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
 Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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