PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 (come modificato dall'art. 1-quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363) della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lucera con ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI 87C1526