ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 62 e 71 della
 legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
 urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice
 conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze  1984
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  328
 dell'anno 1984.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
    Ritenuto  che  il  Giudice  conciliatore  di Roma, nel corso di un
 giudizio di recesso dalla  locazione  per  necessita'  abitativa  del
 locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 62  e  71  della
 legge  27  luglio  1978,  n.  392,  nella  parte in cui sanciscono la
 nullita' delle pattuizioni concernenti  l'ammontare  del  canone  che
 deroghino  alla  legge,  soltanto  nell'ipotesi  in  cui  esse  siano
 favorevoli al locatore;
      che  il  giudice  a  quo  osserva  come  l'esiguita'  del canone
 percepito avesse determinato il locatore ad agire per il  rilascio  e
 come  il  divieto  di  patti  in  deroga  precluda la possibilita' di
 conciliare la lite creando  disparita'  di  trattamento  rispetto  al
 conduttore,  non  estendendosi  il  divieto agli accordi in favore di
 quest'ultimo;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
 chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che  l'art.  71  della  legge 27 luglio 1978, n. 392,
 appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito
 all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimita' costituzionale;
      che  peraltro  il  giudice  a  quo,  adito per il rilascio di un
 immobile,  non  ha  menomamente  motivato  circa  la   rilevanza   in
 riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;
      che  la  questione  e' solo astrattamente prospettata e non puo'
 essere ammesso il relativo giudizio di legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.