ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione per necessita' abitativa del locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la nullita' delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che deroghino alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano favorevoli al locatore; che il giudice a quo osserva come l'esiguita' del canone percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e come il divieto di patti in deroga precluda la possibilita' di conciliare la lite creando disparita' di trattamento rispetto al conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di quest'ultimo; che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata. Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimita' costituzionale; che peraltro il giudice a quo, adito per il rilascio di un immobile, non ha menomamente motivato circa la rilevanza in riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui; che la questione e' solo astrattamente prospettata e non puo' essere ammesso il relativo giudizio di legittimita' costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.