ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia pensionistica); dell'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); dell'art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 prima sede speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza in data 26 maggio 1986, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 27, terzo comma, legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); 14, quarto comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); 5, quarto comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche; nella parte in cui limitano gli importi pensionistici ad un ammontare massimo insuperabile; che identica questione e' stata gia' decisa da questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con successive ordinanze di manifesta infondatezza (da ultima, ord. n. 176 del 1987); che con l'ordinanza in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale;