PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 71, 72, ultimo comma,  e  73  del  R.D.  9
 luglio   1939,  n.  1238  sull'ordinamento  dello  stato  civile,  in
 riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30  della  Costituzione,  sollevata
 dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0221