PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara:
     a)  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale della
 legge  della  Regione  Calabria,  riapprovata  il  31  luglio   1986,
 intitolata  "Interpretazione  dell'art.  61  della legge regionale 28
 marzo 1975, n. 9", e della legge della Regione Campania,  riapprovata
 il  9  dicembre  1986,  intitolata  "Integrazione  legge regionale 16
 aprile  1974,  n.  11  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,
 concernente  prima  normativa sullo stato giuridico e sul trattamento
 economico  del  personale  dipendente  della  Regione  Campania",  in
 riferimento  all'art.  117  Cost.,  sollevate con i ricorsi di cui in
 epigrafe;
     b)   manifestamente   infondate   le  questioni  di  legittimita'
 costituzionale della legge della Regione  Campania,  menzionata  alla
 lettera   precedente,   in  riferimento  agli  artt.  4  e  97  della
 Costituzione, sollevate con il ricorso di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0325