PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara: a) non fondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria, riapprovata il 31 luglio 1986, intitolata "Interpretazione dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9", e della legge della Regione Campania, riapprovata il 9 dicembre 1986, intitolata "Integrazione legge regionale 16 aprile 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, concernente prima normativa sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente della Regione Campania", in riferimento all'art. 117 Cost., sollevate con i ricorsi di cui in epigrafe; b) manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania, menzionata alla lettera precedente, in riferimento agli artt. 4 e 97 della Costituzione, sollevate con il ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0325