PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo
 unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
 civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art.  24,  secondo
 comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
 con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0326