PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe (R.O. n 1/1986). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0326