PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione Umbria avverso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa Sottocommissione con competenze per la provincia di Perugia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0328