PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  inammissibile  il  ricorso  della Regione
 Umbria  avverso  il  ricorso  al  T.A.R.  dell'Umbria  del  Ministero
 dell'Agricoltura  e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31
 marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa  Sottocommissione
 con competenze per la provincia di Perugia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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