ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano (n. 2 ricorsi), notificati, rispettivamente, il 17 febbraio 1984 e il 19 marzo 1985, depositati in cancelleria l'8 marzo 1984 e il 22 marzo 1985, iscritti al n. 2 del Registro 1984 e al n. 13 del Registro 1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, aventi ad oggetto l'indizione di sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che con due separati ricorsi, di contenuto identico, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, concernente, rispettivamente, il D.M. 25 novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il D.M. 19 novembre 1984 (confl. n. 13/1985) con i quali il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale ha indetto (rispettivamente, per il 1984 e il 1985) due sessioni dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, in riferimento all'art. 16, 3 e 4 comma St. T.A.A. ed all'art. 3, 1 comma d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, con riguardo all'art. 3, 2 comma l. 11 gennaio 1979, n. 12 ed all'art. un. l. 13 maggio 1982, n. 259; che la ricorrente lamenta che i due decreti ledano le attribuzioni delegate a se' medesima dall'art. un. l. n. 259 del 1982, in riferimento all'art. 3, 2 comma d.P.R. n. 197 del 1980 (norme di attuazione dello Statuto), quest'ultimo fondato, a sua volta, sulla previsione che lo Stato possa delegare con legge alla provincia funzioni proprie della sua amministrazione, di cui all'art. 16 St. T.A.A.; che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta che, poiche' nella specie la fonte della delega non sarebbe contenuta ne' nello Statuto speciale ne' in norme attuative di questo, ma nella sola legge ordinaria n. 259 del 1982, i ricorsi - a tenore della sentenza n. 97 del 1977 di questa Corte, relativa ad ipotesi analoga - dovrebbero dichiararsi inammissibili, o comunque, nel merito, infondati, non avendo ancora la Provincia provveduto ad adottare una propria disciplina della materia; Considerato che, data l'identita' dei ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che la giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte affermato che, perche' si verta in tema di conflitto di attribuzioni, occorre che "la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata da norma fondamentalmente costituzionale", precisando che disposizioni di leggi ordinarie possono concorrere a configurare il parametro ove siano "integrative od esecutive di norme costituzionali di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che si invoca"; che nella presente fattispecie l'attribuzione contestata deriva esclusivamente dall'art. un. della legge n. 259 del 1982, giacche' solo quest'ultima disposizione vale a ricomprendere le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nell'ambito della delega disposta genericamente dall'art. 3, 1 comma d.P.R. n. 197 del 1980 in tema di vigilanza e tutela del lavoro: di conseguenza, fonte della delega e' una semplice legge ordinaria, che non puo' ritenersi integrativa od attuativa di norme costituzionali poiche' e' evidente che la previsione, di cui all'art. 16 St., della possibilita' che lo Stato deleghi proprie funzioni amministrative alla Provincia non rende per questo solo integrativa della Costituzione la norma che in concreto tale delega disponga (v. sent. 97 del 1977); che, pertanto, i ricorsi debbono ritenersi manifestamente inammissibili; Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;