PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 79, ottavo comma,  del  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico
 delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1
 della  legge  14  gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79,
 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del
 testo  unico  delle  norme  sulla circolazione stradale approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche
 in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25
 marzo 1969), questione sollevata, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  dal  Tribunale  di  Sondrio con ordinanza del 15 marzo
 1985.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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