PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo 1985. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0336