ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria; b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalita' delle norme sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilita' dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale; Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha dichiarato inammissibile la prima questione; che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento della prima, risulta ictu oculi irrilevante.