ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 53, primo
 comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.
 689  (Modifiche  al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
 1› febbraio 1984 dal Pretore  di  Gubbio,  iscritta  al  n.  492  del
 registro  ordinanze  1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
   Ritenuto  che  il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in
 riferimento aglli artt. 3 e  24  Cost.,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale:
       a)  degli  artt.  77,  primo  e secondo comma, 53, primo comma,
 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte  in  cui  non  consentono
 l'applicazione  della  sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato,
 in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;
       b)  dell'art.  77  della  l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il
 profilo che una volta dichiarata  l'incostituzionalita'  delle  norme
 sopra   citate   e   rimosso   ogni   ostacolo   alla   pronuncia  di
 improcedibilita' dell'azione penale  per  estinzione  del  reato,  la
 parte  civile  costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi
 tutela in sede penale;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 148 del 1984 ha
 dichiarato inammissibile la prima questione;
      che  conseguentemente  la seconda, condizionata all'accoglimento
 della prima, risulta ictu oculi irrilevante.