PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3, primo co., Cost. Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0434