PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod.  proc.  pen.,  nel  testo
 introdotto  dall'art.  1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata
 dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985,  in  riferimento
 all'art. 3, primo co., Cost.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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