ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 171 e 509, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Esperto Francesco, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Milano, premesso di aver inviato ad Esperto Francesco, imputato del delitto di cui all'art. 116 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, una comunicazione giudiziaria, notificata ai sensi dell'art. 169, primo comma, del codice di procedura penale, e di aver successivamente emesso decreto penale di condanna, non "notificato allo stesso domicilio della comunicazione giudiziaria dato che - secondo la relata - da informazioni assunte in luogo lo Esperto 'risulta sloggiato per ignota destinazione da alcuni mesi'", ha, con ordinanza del 21 marzo 1984, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' del combinato disposto degli artt. 171, quinto e sesto comma, e 509 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna...nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171 ultimi due commi", per esserne diventata impossibile l'effettuazione "nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello stesso articolo; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che il giudice a quo, nel dolersi del mancato conferimento al difensore della "legittimazione ad opporre il decreto penale", ha, in realta', denunciato il solo art. 509 del codice di procedura penale ( e, piu' in particolare, il suo primo comma: "L'opposizione e' proposta dall'interessato personalmente a mezzo di procuratore speciale"), richiamando gli ultimi due commi dell'art. 171 unicamente perche' e' in base al loro combinato disposto che le notificazioni "divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" del medesimo articolo debbono essere "eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore"; e che il giudice a quo richiede, in sostanza, alla Corte di porre riparo ad una mancata previsione normativa, senza considerare che il raggiungimento di tale obiettivo renderebbe, nel contempo, necessario regolamentare ex novo le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione dell'imputato all'udienza (art. 510, primo comma), nonche' dalla non operativita' del divieto della reformatio in peius (art. 510, secondo comma), cosi' implicando l'esercizio di scelte discrezionali riservate al legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;