PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 17, secondo
 comma,  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204   (Tutela   delle
 lavoratrici  madri)  nella  parte  in  cui non esclude dal computo di
 sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo  di
 astensione  obbligatoria  dal lavoro, il periodo di assenza di cui la
 lavoratrice  abbia  fruito  per  accudire  ai  minori  affidatile  in
 preadozione;
    Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  degli artt. 7, primo
 comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte  in  cui
 non  prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione
 facoltativa dal lavoro e alla relativa  indennita'  spetti  altresi',
 per   il   primo   anno  dall'ingresso  del  bambino  nella  famiglia
 affidataria,  alla  lavoratrice  alla  quale   sia   stato   affidato
 provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.;
    Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  primo
 comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in
 cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano
 avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi
 all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
    Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in  cui  non  prevede  che  il
 diritto  della  lavoratrice  a  percepire,  nel  caso  di  dimissioni
 volontarie presentate durante il periodo di divieto di  licenziamento
 stabilito   dal   precedente  art.  2,  le  indennita'  stabilite  da
 disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento,
 si  applichi  anche  alla  lavoratrice affidataria in preadozione che
 abbia   presentato   le   dimissioni   volontarie   entro   un   anno
 dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre  1971,  n.  1204,
 sollevata  dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 1› luglio 1983
 con riferimento agli artt. 3, primo comma, 30, primo, secondo e terzo
 comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione (r.o. 11/1984).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0458