PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 21 dicembre 1983 (R.O. 483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione; dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988 Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0459