PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.  475  (Norme
 concernenti   il   servizio   farmaceutico)   sollevata  dal  giudice
 istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa
 il  12  novembre  1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione;
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968  n.  475  come  sollevata  dal
 Tribunale  di  Messina  con  ordinanza  del  21  dicembre  1983 (R.O.
 483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;
      dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 17 della
 legge  2  aprile  1968  n.  475  (Norme   concernenti   il   servizio
 farmaceutico),  nella  parte  in  cui non prevede anche per i gestori
 provvisori di farmacie non di nuova istituzione  la  regolamentazione
 dell'indennita'  di  avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle
 leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0459