PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi a) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in riferimento all'art. 39 Cost., sollevata dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 15 luglio 1981 (r.o. 699/81); b) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 9 ottobre 1979 (r.o. 52/80); c) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37 della predetta legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 26 settembre 1982 (r.o. 785/82); d) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale del medesimo art. 28 della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., sollevate dal Pretore di Legnano con ordinanza del 7 luglio 1984 (r.o. 1063/84). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988 Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0460