PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi
       a)   dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a),  della  legge  20
 maggio  1970,  n.  300  (Statuto  dei  diritti  dei  lavoratori),  in
 riferimento all'art. 39 Cost., sollevata dal Pretore di La Spezia con
 ordinanza del 15 luglio 1981 (r.o. 699/81);
       b)   dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, primo  comma,  della  legge  27  dicembre
 1973,  n.  852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost.,
 sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 9 ottobre 1979  (r.o.
 52/80);
       c)  dichiara  la  manifesta inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37 della predetta  legge
 n.  300  del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma,
 Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del  26  settembre
 1982 (r.o. 785/82);
       d)   dichiara   non   fondate   le  questioni  di  legittimita'
 costituzionale del medesimo art. 28 della legge n. 300 del  1970,  in
 riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., sollevate dal Pretore di Legnano
 con ordinanza del 7 luglio 1984 (r.o. 1063/84).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0460