PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
     a)  Dichiara  che  non  spetta  al  Ministro  dei Lavori Pubblici
 adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle
 isole  di  Filicudi,  Panarea  e Stromboli, di cui all'articolo unico
 della legge  20  giugno  1966  n.  599,  senza  che  sia  previamente
 intervenuta   un'intesa  con  gli  organi  competenti  della  Regione
 siciliana;
    b)  Annulla,  di  conseguenza,  il decreto del Ministro dei Lavori
 Pubblici emanato, di concerto con il Ministro  del  Turismo  e  dello
 Spettacolo,  il  30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 176 del 31 luglio 1986,  avente  a  oggetto  "Norme  sull'afflusso
 degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in Camera di Consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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