PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana; b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli". Cosi' deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0461