ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R.
 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento  della
 legge  4  aprile  1952,  n.  218,  sul  riordinamento delle pensioni,
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
 superstiti),  in  relazione  all' art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4
 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento  e  coordinamento  legislativo
 della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre
 1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n.  804  del  registro
 ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 89 del 1982;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il
 7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13 d.P.R. 26 agosto 1957 n. 818, nella parte in cui prevede
 che  l'importo  dei  contributi   figurativi   che   possono   essere
 riconosciuti  per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia
 o  di  infortunio  sul  lavoro  sia  calcolato  sulla   base   media,
 arrotondata  per  eccesso, dei contributi versati o accreditati per i
 lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno  anteriore
 a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma,
 del r.d.l. 4 ottobre 1935  n.  1827,  in  base  al  quale  l'Istituto
 assicuratore  computa  come  versati  a  favore  degli  interessati i
 contributi  settimanali  determinati  sulla  media   dei   contributi
 effettivamente versati, in riferimento:
       a)  agli  artt.  76  e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della
 legge 4 aprile 1952 n. 218  in  quanto  il  legislatore  delegato  ha
 dettato,  in  materia  di  contributi figurativi, una disciplina meno
 favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti
 che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in
 un testo unico;
       b)  all'art.  3  Cost.,  in quanto determina una ingiustificata
 disparita' di trattamento tra lavoratori  infortunati  o  ammalati  e
 lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  guadagni,  per  i quali i
 contributi figurativi sono calcolati sulla  base  della  retribuzione
 cui e' riferita l'integrazione salariale;
       c)  all'art.  38 Cost., in quanto il criterio di determinazione
 della contribuzione figurativa non e' tale da garantire ai lavoratori
 mezzi di assistenza adeguati in caso di malattia o infortunio;
      che  si e' costituito nel presente giudizio l'Istituto Nazionale
 della  Previdenza  Sociale  chiedendo  che   le   questioni   vengano
 dichiarate manifestamente infondate;
    Considerato  che,  quanto  alla censura di cui alla lettera a), il
 lamentato eccesso di  delega  non  sussiste  in  quanto  il  criterio
 adottato  dal legislatore delegato per la determinazione dell'importo
 dei contributi figurativi da riconoscersi per i  periodi  di  assenza
 dal  lavoro  a  causa  di malattia o infortunio, e', da un lato, piu'
 favorevole di quello  previsto  dall'art.  56,  u.c.,  del  r.d.l.  4
 ottobre  1935  n.  1827,  che  autorizzava  l'Istituto assicuratore a
 computare come versato il contributo settimanale calcolato sulla base
 della   media   dei   contributi  effettivamente  versati,  con  cio'
 riferendosi ai contributi  versati  nel  corso  dell'intero  rapporto
 assicurativo;  e,  dall'altro, rispondente al criterio adottato dalla
 stessa legge n. 218 del 1952, che al fine  della  determinazione  dei
 contributi   figurativi,   relativi   ai  periodi  di  corresponsione
 dell'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  ne  ha  previsto  il
 computo  mediante  riferimento  alla  media  dei  singoli  contributi
 effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a  ciascun  periodo
 di disoccupazione indennizzato;
      che,  in  ogni  caso,  l'ordinanza  di  rimessione  muove da una
 erronea interpretazione della disposizione impugnata,  non  potendosi
 ritenere   che   il  riferimento  ai  contributi  accreditati  per  i
 lavoratori agricoli valga ad estendere ai lavoratori di altri settori
 l'importo dei contributi relativi a quel settore;
      che,  quanto  alla  censura  di  cui al punto b), la stessa deve
 essere ritenuta manifestamente  infondata  in  quanto  le  situazioni
 poste  a  confronto  dal giudice a quo sono tra loro non omogenee sia
 dal punto di vista sostanziale,  perche'  si  tratta  di  ipotesi  di
 sospensione  del rapporto di lavoro subordinato riconducibile a cause
 differenti,  sia  dal  punto  di  vista  del  rapporto  assicurativo,
 giacche'   nell'un  caso  si  ha  solo  un  versamento  virtuale  dei
 contributi figurativi,  mentre  nell'altro  si  realizza  un  vero  e
 proprio  versamento  delle  somme  occorrenti  per la copertura della
 relativa contribuzione figurativa;
      che la censura di cui al punto c) deve ritenersi assorbita dalle
 considerazioni svolte in ordine alla reale portata della disposizione
 impugnata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;