PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni
 di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge
 della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  21  agosto  1978  n. 46 come
 modificato dall'art. 2 (recte:  art.  1)  della  legge  della  stessa
 provincia  1› agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in
 riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0467