PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa provincia 1 agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0467