ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6 settembre 1982, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova occupazione a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della pensione viene sospesa; che nel presente giudizio si e' costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque non fondata; che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato; considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro nettamente diverse; che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di iscrizione alla predetta Cassa, e' prevista, al momento della definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della pensione; che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed integrative della medesima, non e' prevista alcuna riliquidazione della pensione ma solo la possibilita' di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente con le modalita' ed i limiti posti dalle norme sull'assicurazione generale; che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa disciplina posta dal legislatore; che, quindi, la questione appare manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;