PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3 della  legge  22  febbraio  1973,  n.  27,
 sollevata,  in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0468