PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi  e  dichiara  manifestamente  inammissibile la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 della legge 23
 maggio  1970  n.  300  e  2106  cod.  civ., sollevata, in riferimento
 all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori  di  Catania  e
 Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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