PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 della legge 23 maggio 1970 n. 300 e 2106 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori di Catania e Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0471