ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37 della
 legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla  tutela  della  liberta'  e
 dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  nei luoghi di
 lavoro e norme sul collocamento), 29, n. 1, e 39 del r.d.  26  giugno
 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio
 di Stato), e 7, 19  e  21  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034
 (Istituzione  dei  tribunali  amministrativi regionali), promosso con
 ordinanza emessa l'11 dicembre 1984 dal Pretore di Salo', iscritta al
 n.  112  del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Salo', con ordinanza dell'11 dicembre
 1984, nel procedimento vertente tra l'U.P.L. CISNAL di Brescia  e  la
 U.S.L.  n.  39,  avente  ad  oggetto  la tutela dei diritti sindacali
 correlati al rapporto di pubblico impiego ed  azionati  autonomamente
 ed  indipendentemente  dalla  instaurazione  di  un apposito giudizio
 promosso dall'impiegato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e
 24  Cost.,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e
 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300, 29, n. 1, e 39 r.d.  26  giugno
 1924  n.  1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella
 parte in cui non consentono il ricorso al  procedimento  ex  art.  28
 della  legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perche'
 connessi a diritti del lavoratore  pubblico  impiegato,  siano  fatti
 valere  dinanzi  al  giudice  amministrativo in sede di giurisdizione
 esclusiva;
      che  l'Avvocatura  dello  Stato,  intervenuta  nel  giudizio  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato
 l'infondatezza  della  questione  in  quanto si e' in presenza di una
 diversita' di situazioni obiettive ed  entrambi  i  processi,  quello
 dinanzi   al   giudice   ordinario   e   quello  dinanzi  al  giudice
 amministrativo, assicurano le fondamentali garanzie delle parti;
      che,  peraltro,  e' stata anche riconosciuta la diversita' delle
 posizioni giuridiche dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
 non economici ai fini della tutela sindacale (sent. Corte Cost. n. 68
 del 1980 e n. 140 del 1980);
    Considerato  che e' palese l'assoluto difetto di giurisdizione del
 giudice remittente che tende  ad  ottenere  una  decisione  la  quale
 consente  la  proponibilita' del rimedio ex art. 28 dello Statuto dei
 lavoratori ai dirigenti sindacali a tutela dei diritti sindacali  nei
 giudizi  dinanzi al giudice amministrativo che si svolgono in ipotesi
 di controversie relative  a  rapporti  di  impiego  pubblico  e  che,
 quindi, la questione proposta e' manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;