PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara    inammissibili    le    questioni   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma e 44  della  legge
 28  febbraio  1985, n. 47 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost.,
 dal Pretore di Palmi con ordinanze emesse il 20 marzo 1985 (Reg. ord.
 n. 567/1985) ed il 17 maggio 1985 (Reg. ord. n. 565/1985);
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 31,  34,  35,  38  e  44  della  legge  28
 febbraio  1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
 Tribunale di Lucera con ordinanza emessa il 2 luglio 1985 (Reg.  ord.
 694/1985)  e  dal  Pretore  di  Trentola  con  ordinanza emessa il 30
 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 843/1986);
      dichiara  non  fondata,  ai  sensi  di  cui  in  motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 38 della
 legge  28  febbraio  1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 3
 Cost., dal Tribunale di Spoleto con ordinanza  emessa  il  10  aprile
 1986 (Reg. ord. n. 519/1986);
      dichiara  non  fondata,  ai  sensi  di  cui  in  motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.  35,  38,  43,
 della  legge  28  febbraio  1985, n. 47 e 8-quater del D.L. 23 aprile
 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21  giugno  1985,
 n.  298  sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 Cost. dal Pretore di
 Bergamo con ordinanza  emessa  il  28  ottobre  1986  (Reg.  ord.  n.
 824/1986);
      dichiara  non  fondate  le  questioni di costituzionalita' degli
 artt. 31, 35, 38, 39 e  44  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
 sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 3, 25, primo comma, 79, 101,
 secondo comma, Cost., dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza emessa
 il 18 marzo 1985 (Reg. ord. n. 329/1985);
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 38, primo comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
 sollevata,  in  riferimento  all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bagnara
 Calabra con  ordinanza  emessa  il  17  aprile  1986  (Reg.  ord.  n.
 433/1986);
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 31, 35, 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate,
 in  riferimento  agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 79
 Cost., dal Pretore di Male' con ordinanze emesse il  15  maggio  1985
 (Reg. ord. n. 585/1985 e 586/1985);
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 38, primo comma e 44 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47
 sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore
 di Vittoria con ordinanza emessa  l'8  ottobre  1986  (Reg.  ord.  n.
 842/1986);
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 38, quinto comma, della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47
 sollevata,  in  riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con
 ordinanza emessa il 14 ottobre 1985 (Reg. ord. n. 888/1985).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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