PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost. dai Pretori di Pizzo, con ordinanza del 23 ottobre 1985 (Reg. Ord. n. 845/1985) Mascalucia, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. Ord. n. 692/1986) Catania, con ordinanza del 9 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 150/1987) ed Avola, con ordinanza del 19 dicembre 1986 (Reg. Ord. n. 151/1987); dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (nella parte in cui non prevede che la sospensione del giudizio e l'estinzione del reato possano applicarsi ai soggetti non legittimati a richiedere la concessione in sanatoria ex art. 13 della stessa legge) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pizzo, con la precitata ordinanza; dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevate, in riferimento agli artt. 101, 32, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Pizzo con la precitata ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0496