PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara  non  fondata,  ai  sensi  di  cui  in  motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  28
 febbraio  1985 n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost. dai
 Pretori di Pizzo, con ordinanza del 23 ottobre  1985  (Reg.  Ord.  n.
 845/1985)  Mascalucia, con ordinanza del 10 giugno 1986 (Reg. Ord. n.
 692/1986) Catania, con ordinanza del 9 febbraio 1987  (Reg.  Ord.  n.
 150/1987)  ed Avola, con ordinanza del 19 dicembre 1986 (Reg. Ord. n.
 151/1987);
      dichiara  non  fondata,  ai  sensi  di  cui  in  motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  28
 febbraio  1985,  n.  47  (nella  parte  in  cui  non  prevede  che la
 sospensione del giudizio e l'estinzione del reato possano  applicarsi
 ai  soggetti non legittimati a richiedere la concessione in sanatoria
 ex art. 13 della stessa legge) sollevata, in riferimento  all'art.  3
 Cost., dal Pretore di Pizzo, con la precitata ordinanza;
      dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 22 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47  sollevate,  in
 riferimento agli artt. 101, 32, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Pizzo con
 la precitata ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0496