ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 54, primo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ("Disciplina dell'imposta di registro"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1986 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Verbania, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il recupero del 50% dell'imposta complementare di registro ed I.N.V.I.M., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza in data 29 settembre 1986, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 54 primo comma lett. a) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nella parte in cui, prevedendo un diverso trattamento per la riscossione - in pendenza di giudizio - dell'imposta complementare e dell'imposta suppletiva, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.; b) dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, escludendo l'applicabilita' al procedimento davanti alle Commissioni tributarie dell'art. 128 cod. proc. civ., impedisce la pubblicita' dell'udienza, cosi' violando l'art. 101, primo comma, Cost., inteso ad assicurare il controllo dell'opinione pubblica su tutte le manifestazioni della sovranita' dello Stato; che e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo, preliminarmente, la inammissibilita' della questione relativa all'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972, e ritenendo comunque infondate entrambe le questioni. Considerato che la proposta eccezione di inammissibilita' va disattesa, in quanto l'eventuale caducazione della norma impugnata, sulla quale si fonda il provvedimento dell'amministrazione oggetto del giudizio a quo, non potrebbe non incidere sulla definizione di quest'ultimo; che la diversita' dei regimi contenuti nelle lett. a) e b) dell'art. 54, primo comma, d.P.R. n. 634 del 1972 e consistenti, nella previsione di una graduale riscossione per l'ipotesi di imposta complementare per il maggior valore, e della riscossione solo dopo la decisione di ultimo grado nel caso di imposta suppletiva, e' giustificata dalla eterogeneita' delle situazioni giuridiche ad essi inerenti, trattandosi di una nuova valutazione che, nel primo caso, e' originata dall'esigenza di rivedere la dichiarazione del contribuente, mentre, nel secondo, dalla necessita' dell'amministrazione di ridefinire il suo stesso operato, prescindendo da qualsiasi fatto ascrivibile al soggetto passivo; che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente infondata; che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione concernente l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilita' al processo tributario della regola della pubblicita' dell'udienza, non potendosi non confermare, atteso il breve lasso di tempo intercorso, le considerazioni al riguardo gia' svolte nella sentenza n. 212 del 1986; che, tuttavia, qualora la questione dovesse essere nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte, nonostante le "gravi conseguenze" gia' paventate nella predetta sentenza n. 212 del 1986, l'adeguamento del processo tributario al principio di cui all'art. 101 Cost. sarebbe inevitabile.