PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14,
 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sollevata, in riferimento
 agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio
 1980,  n.  319,  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 101 e 104
 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.
                     Il Presidente: SAJA
                     Il Redattore: SAJA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0517