PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15 e 17 del d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0517