PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0542