PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15  aprile  1981
 (Conti  consuntivi  degli organismi turistici. Applicazione dell'art.
 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0542