ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con ordinanze emesse il 23 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Voghera, il 17 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza e il 17 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma, iscritte rispettivamente ai nn. 397, 415 e 701 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Rilevato che con ordinanze emesse il 23 maggio 1987 (r.o. n. 397/87) e il 17 giugno 1987 (r.o. nn. 415 e 701/87), le Commissioni tributarie di primo grado di Voghera, Piacenza e Parma, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 (tutte le tre ordinanze), 3 (n. 397 e n. 415/87), 2 e 53 (n. 415/87), 25 (n. 701/87) Cost., dell'art. 12, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui stabilisce che "in deroga a quanto disposto dall'art. 3 c.p.p., il processo tributario non puo' essere sospeso"; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata; Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse; Considerato che la questione e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con recente sentenza (n. 349 del 1987) e che pertanto puo' ora provvedersi - nulla in adverso risultando - a pronuncia di manifesta infondatezza; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;