ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 10
 luglio 1982, n. 429 (Norme  per  la  repressione  della  evasione  in
 materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
 la definizione delle pendenze in materia tributaria)  convertito  con
 modificazioni  nella  legge  7  agosto  1982,  n. 516 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 10 luglio 1982,  n.  429  recante
 norme  per  la  repressione  dell'evasione  in materia di imposte sui
 redditi e sul valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle
 pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica
 per la concessione di amnistia per  reati  tributari),  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  23 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di
 primo  grado  di  Voghera,  il  17  giugno  1987  dalla   Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Piacenza  e il 17 giugno 1987 dalla
 Commissione  tributaria   di   primo   grado   di   Parma,   iscritte
 rispettivamente  ai  nn. 397, 415 e 701 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  39  e  49,
 prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Rilevato  che  con  ordinanze  emesse  il  23 maggio 1987 (r.o. n.
 397/87) e il 17 giugno 1987 (r.o. nn. 415 e 701/87),  le  Commissioni
 tributarie  di  primo  grado  di  Voghera,  Piacenza  e  Parma, hanno
 sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
 agli  artt.  24 (tutte le tre ordinanze), 3 (n. 397 e n. 415/87), 2 e
 53 (n. 415/87), 25 (n. 701/87) Cost., dell'art. 12, primo comma,  del
 d.-l.  10 luglio 1982 n. 429, convertito con modificazioni nella l. 7
 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui stabilisce che  "in  deroga  a
 quanto  disposto  dall'art. 3 c.p.p., il processo tributario non puo'
 essere sospeso";
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo  che
 venga dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 questioni identiche o comunque connesse;
    Considerato  che  la  questione e' stata dichiarata non fondata da
 questa Corte con recente sentenza (n. 349 del 1987)  e  che  pertanto
 puo'  ora  provvedersi - nulla in adverso risultando - a pronuncia di
 manifesta infondatezza;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;