PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4 della legge
 della Regione Veneto 24 agosto  1979,  n.  64  (Norme  di  attuazione
 dell'art.   6,   ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della citta' di  Venezia
 e  del  suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in
 cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi
 dia  avviso  dell'inizio  delle  operazioni d'analisi al responsabile
 dello scarico affinche' questi possa presenziare,  eventualmente  con
 l'assistenza   di   un   consulente   tecnico,  all'esecuzione  delle
 operazioni stesse.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C0652