PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 24 agosto 1979, n. 64 (Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque), nella parte in cui non prevede che il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi al responsabile dello scarico affinche' questi possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C0652