ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Campania 16 marzo 1977, riapprovata il  2  giugno  1977,  avente  per
 oggetto:  "Rifinanziamento  della  legge regionale 10 aprile 1975, n.
 16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane", promosso con ricorso
 del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno
 1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo  ed  iscritto
 al n. 16 del registro ricorsi 1977.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
 in via principale  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 legge   della   Regione  Campania,  approvata  il  16  marzo  1977  e
 riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10
 aprile  1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane", per
 violazione del  princi'pio  della  materia  contabile  che  vieta  di
 approvare  variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno
 (art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art.  117  Cost.),  in  relazione
 alla  circostanza  che  la  legge  impugnata prevede la copertura del
 contributo  a  favore  dell'ente  per  le  ville  vesuviane  mediante
 riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nel  capitolo  del bilancio
 dell'anno precedente (1976) per  spese  "derivanti  da  provvedimenti
 legislativi  in  corso"  e  mediante  aumento  di quelli iscritti nel
 capitolo dello stesso stato  di  previsione  relativo  al  contributo
 all'ente per le ville vesuviane;
      che la Regione Campania non si e' costituita;
    Considerato  che  la  copertura di spesa come prevista dalla legge
 impugnata  deve  ritenersi  riconducibile  o  assimilabile  a  quella
 contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n.
 335 del 1976, secondo cui  "nel  bilancio  regionale  possono  essere
 iscritti  uno  o piu' fondi globali destinati a far fronte agli oneri
 derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si  perfezionino
 dopo  l'approvazione  del  bilancio",  e  secondo  cui "ai fini della
 copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi
 non  approvati  entro  il  termine dell'esercizio relativo puo' farsi
 riferimento alle quote non utilizzate  dei  fondi  globali  di  detto
 esercizio,  purche'  tali  provvedimenti  siano  approvati  prima del
 rendiconto  di  tale  esercizio  e,  comunque,   entro   il   termine
 dell'esercizio immediatamente successivo";
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;